Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 8 cpv. 1, art. 27, 36 cpv. 1 seconda frase Cost.; art. 10 LPAn, art. 28 cpv. 2 OPAn; divieto di acquisto, allevamento e soggiorno di cani potenzialmente molto pericolosi.
Competenza dei Cantoni ad adottare, a tutela della sicurezza pubblica, prescrizioni sull'allevamento di cani (consid. 3).
Il principio della parità di trattamento non è leso da disposizioni cantonali che si fondano sulle differenti razze per regolamentare l'acquisto, l'allevamento e il soggiorno di cani potenzialmente molto pericolosi (consid. 4).
Le restrizioni concernenti il divieto di allevamento devono essere previste dalla legge stessa. Al riguardo non è determinante unicamente il tenore della norma, bensì il risultato dell'interpretazione nel suo insieme (consid. 5.3).
Anche se implicano delle differenze per gli allevatori delle diverse razze canine, le disposizioni volte a proteggere la popolazione fondate sulla pericolosità del cane non violano il principio della parità di trattamento tra concorrenti (consid. 5.5).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 10 LPAn, art. 28 cpv. 2 OPAn