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Regesto

Art. 26 cpv. 2, 49 cpv. 2 LCStr.; 47 cpv. 1 e 5 OCStr.
1. Un cenno con la mano non dispensa il pedone che attraversa la carreggiata all'infuori dei passaggi pedonali dall'accordare la precedenza agli autoveicoli (consid. 2).
2. Il diritto di precedenza di cui fruisce l'automobilista nei confronti del pedone che attraversa la carreggiata all'infuori dei passaggi pedonali non č assoluto, ma č temperato dal principio formulato all'art. 26 LCStr. (consid. 4 a).
3. Nell'incontro tra pedone e veicolo occorre mostrarsi larghi nell'apprezzamento degli indizi che debbono svegliare l'attenzione dell'automobilista e renderlo circospetto (consid. 4 b).

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Referenzen

Artikel: art. 26 LCStr