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Regesto

Art. 101 cpv. 1, 4 e 5 LIVA; art. 9 DPA; art. 49 CP; calcolo della multa in materia di imposta sul valore aggiunto in caso di pluralità di reati; principio dell'inasprimento e principio del cumulo delle pene.
L'esclusione del principio dell'inasprimento per le multe e le pene da commutazione, prevista dall'art. 9 DPA, vale - riservate le disposizioni speciali contenute nelle relative leggi amministrative - anche in caso di concorso di infrazioni a leggi amministrative diverse, nonché in caso di più infrazioni alla medesima legge amministrativa (consid. 4.5.1).
Nell'ambito della LIVA, nonostante l'art. 101 cpv. 1 LIVA escluda in modo generale l'applicazione dell'art. 9 DPA, il principio dell'inasprimento è limitato ai casi contemplati dall'art. 101 cpv. 4 e 5 LIVA. L'art. 101 cpv. 4 LIVA concerne unicamente il concorso ideale ("un atto") di competenza dell'AFD, mentre l'art. 101 cpv. 5 LIVA disciplina anche il concorso reale ("una o più infrazioni") di competenza dell'AFC. In presenza di reati in concorso reale di competenza dell'AFD, ossia in caso di mancata dichiarazione di merci all'atto della loro importazione in Svizzera in momenti rispettivamente luoghi diversi, si applica quindi il principio del cumulo delle pene (consid. 4.5.2-4.7).

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