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Regesto

Art. 185 cpv. 3 Cost.; art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; indennità per perdita di guadagno per coronavirus di una lavoratrice indipendente; legalità e costituzionalità delle disposizioni dell'ordinanza COVID-19 nelle differenti versioni temporali riferite all'importo e al calcolo dell'indennità.
L'art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza COVID-19 nel tenore del 6 luglio 2020 e gli art. 5 cpv. 2bis e 5 cpv. 2ter dell'ordinanza COVID-19 nel tenore dell'8 ottobre 2020 in vigore dopo il 17 settembre 2020 hanno per scopo di indicare che l'indennità giornaliera deve essere calcolata in base ai dati fiscali 2019 a disposizione dell'amministrazione al più tardi il 16 settembre 2020 (consid. 11.3.2). Se l'ordinanza COVID-19 nel tenore del 6 luglio 2020 beneficia dell'immunità costituzionale - vista l'urgenza della situazione (consid. 9) -, quella nel tenore a far tempo dal 17 settembre 2020 non ne è coperta ed è contraria al principio di uguaglianza giuridica (consid. 11, in particolare consid. 11.4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 185 cpv. 3 Cost.

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