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Regesto

Art. 13 Cost.; art. 45 cpv. 4 della legge ticinese sulle commesse pubbliche, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 (LCPubb); diritto alla protezione della sfera privata.
Giusta il vecchio art. 45 cpv. 4 LCPubb le decisioni di esclusione da appalti futuri vanno pubblicate sul Foglio ufficiale cantonale. Sebbene detta pubblicazione fruisca di una base legale sufficiente e risponda ad un interesse pubblico legittimo (consid. 5.3.1 e 5.3.2), essa è tuttavia sproporzionata e lede di conseguenza il diritto alla protezione della sfera privata garantito dall'art. 13 Cost. (consid. 5.3.3 e 5.3.5). L'attuale art. 45a cpv. 4 LCPubb si presta invece ad un'applicazione conforme a tale diritto fondamentale, in quanto lascia all'autorità un adeguato margine di apprezzamento rispetto alla scelta del canale di pubblicità della sanzione (consid. 5.3.6).

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Referenzen

Artikel: Art. 13 Cost.