Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 49 cpv. 1 Cost.; art. 23 cpv. 1 della legge ticinese sull'apertura dei negozi (LAN/TI); principio della preminenza del diritto federale; norma avente come scopo la protezione dei lavoratori.
Potere d'esame del Tribunale federale nel quadro del controllo astratto di un atto normativo cantonale (consid. 2).
Le prescrizioni cantonali e comunali relative alla chiusura dei negozi non possono avere come scopo la protezione dei lavoratori, in quanto tale questione è regolamentata in modo esaustivo nella LL (conferma della giurisprudenza). L'art. 23 cpv. 1 LAN/TI, che ha fatto dipendere l'entrata in vigore della LAN/TI dalla conclusione di un contratto collettivo di lavoro nel settore della vendita, persegue un chiaro obiettivo di protezione dei lavoratori ed è dunque contrario all'art. 49 Cost. (consid. 3).
Dato in particolare il riserbo che si impone il Tribunale federale nel quadro del controllo astratto di un atto normativo cantonale - a maggior ragione quando è in gioco l'annullamento di un'intera legge cantonale ormai in vigore -, annullare tutta la LAN/TI unicamente a causa delle discutibili modalità con le quali essa è entrata in vigore sarebbe eccessivo (consid. 4).

Inhalt

Ganzes Dokument:
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 49 cpv. 1 Cost., art. 49 Cost.

Navigation

Neue Suche