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Regesto

Art. 83 lett. a LTF; art. 32 cpv. 1 lett. a LTAF; art. 8 e 13 CEDU; violazione del principio di specialità in materia di assistenza amministrativa internazionale; qualità per ricorrere contro gli atti del Consiglio federale relativi ad affari esteri; obblighi positivi dello Stato.
Un intervento del Consiglio federale nei confronti della Francia, in ragione del fatto che le autorità di questo Stato avrebbero leso il principio di specialità, rientra tra gli affari esteri ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 lett. a LTAF (consid. 4 e 5). L'accesso al giudice può essere tuttavia dato in virtù della contro eccezione prevista dall'art. 32 cpv. 1 lett. a in fine LTAF (consid. 6.1 e 6.2). In questo caso si giustifica, anche quando la decisione impugnata è stata emanata dal Consiglio federale in una causa che non rientra nell'enumerazione dell'art. 33 lett. a e b LTAF, ricorrere al Tribunale amministrativo federale prima che al Tribunale federale (consid. 6.3). Nella fattispecie, l'art. 8 CEDU non imponeva al Consiglio federale un obbligo positivo consistente nel fare un'ingiunzione alla Francia e non può quindi conferire l'accesso al giudice giusta l'art. 13 CEDU in relazione con l'art. 8 CEDU (consid. 6.4 e 6.5).

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