Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto a

Art. 10c cpv. 2 dell'ordinanza del 20 marzo 2020 sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19; ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; "stato all'8 ottobre 2020"); indennità per perdita di guadagno dovuta al coronavirus, diritto applicabile in caso di situazioni fattuali durevoli, non ancora concluse al momento del cambiamento di legislazione; norma di conflitto.
La perdita di guadagno nel contesto dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno costituisce una situazione che perdura nel tempo, non ancora terminata, senza unità materiale. I principi generali sul diritto applicabile trovano attuazione nelle fattispecie intertemporali, quando mancano norme di conflitto.
Nel caso in rassegna è litigioso il diritto all'indennità di perdita di guadagno a causa del coronavirus, nel senso dell'art. 2 cpv. 3bis in relazione con l'art. 5 cpv. 2 seconda frase dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, fatto valere nell'agosto 2020 per il periodo dopo il 17 marzo 2020. La decisione su opposizione è stata resa il 26 novembre 2020. L'art. 10c cpv. 2 dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno ("stato all'8 ottobre 2020") è decisivo nell'ambito delle norme di conflitto di diritto intertemporale. Questa disposizione limita il diritto a un'indennità di perdita di guadagno a causa del coronavirus che deriva dall'ordinanza di necessità per il periodo di tempo fino al 16 settembre 2020. Il diritto alla prestazione deve di conseguenza essere esaminato in concreto solo considerando l'ambito temporale di validità e di applicazione dell'ordinanza di necessità nelle sue versioni in vigore fino al 16 settembre 2020 (consid. 3.2).

Regesto b

Art. 2 cpv. 3bis in relazione con l'art. 5 cpv. 2 seconda frase dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno ("stato al 6 luglio 2020"); interpretazione.
L'interpretazione dell'ordinanza non consente altra conclusione che il reddito dell'anno 2019 è decisivo per sapere se il reddito si situa tra 10'000 e 90'000 franchi per avere diritto alla pretesa (lo stesso vale come fondamento per determinare l'importo dell'indennità). La nozione di "tassazione fiscale più recente" si riferisce di conseguenza, in questo caso, all'anno 2019 (consid. 5.3).