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Regesto

Art. 15 cpv. 1 della legge federale del 25 settembre 2020 sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (entrato in vigore retroattivamente il 17 settembre 2020; nella formulazione in vigore dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2022); art. 2 cpv. 3bis dell'ordinanza del 20 marzo 2020 sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19; nella formulazione in vigore dal 17 settembre 2020 al 16 febbraio 2022); art. 25 cpv. 1 e 2 dell'ordinanza del 23 giugno 2021 sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (nella formulazione in vigore dal 26 giugno al 19 dicembre 2021); perdita di guadagno in relazione alla raccomandazione del Consiglio federale sul telelavoro.
La raccomandazione del Consiglio federale sul telelavoro, che è stata mantenuta dopo l'abolizione dell'obbligo di telelavoro, costituisce una misura per combattere l'epidemia di Covid-19 ordinata da un'autorità. Una persona che esercita un'attività lucrativa indipendente, che subisce una perdita significativa della sua cifra d'affari riconducibile all'applicazione di questa raccomandazione (telelavoro dei dipendenti) da parte di un datore di lavoro a cui è legata da un accordo contrattuale, può pretendere un indennizzo per questa perdita di guadagno. A causa della collaborazione prevista espressamente tra l'interessato e il datore di lavoro, vi è un nesso di causalità sufficiente tra la raccomandazione, la sua applicazione da parte del datore di lavoro e la perdita di guadagno invocata (consid. 5.1-5.3).