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Regesto

Esecuzione dopo sequestro. Termine per la partecipazione al pignoramento.
1. L'art. 281 LEF e la giurisprudenza del Tribunale federale confermata con la circolare No 27 hanno quale unico oggetto quello di permettere al creditore sequestrante di partecipare al pignoramento in via provvisoria al di fuori del termine ordinario di partecipazione di 30 giorni (art. 110 cpv. 1 LEF).
2. Si deve ammettere che il creditore sequestrante non č effettivamente in grado di chiedere il proseguimento dell'esecuzione solo quando non č in possesso di un documento attestante l'avvenuto rigetto dell'opposizione, documento che deve essere allegato alla domanda di proseguimento dell'esecuzione (nella concreta fattispecie la copia conforme di una transazione giudiziale) (consid. 1).
3. Il termine di partecipazione al pignoramento comincia a decorrere non dal momento in cui l'ufficio avrebbe dovuto procedere al pignoramento ma dal giorno in cui il pignoramento ebbe effettivamente luogo (consid. 2).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 281 LEF, art. 110 cpv. 1 LEF