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Regesto

Art. 49 Cost.; art. 65 cpv. 3, prima frase, LAMal; riduzione dei premi da parte dei Cantoni; considerazione delle circostanze economiche più recenti.
La vecchia regolamentazione prevista nella legge d'introduzione e nell'ordinanza relativa alla legge sull'assicurazione malattie del Canton Zurigo, che non considera, nell'ambito di una domanda retroattiva di riduzione dei premi, una diminuzione del reddito avvenuta nel corso dell'anno già concluso riferito alla domanda, è contraria al senso e allo spirito del diritto federale (consid. 5.5). Una lacuna di diritto transitorio nella valutazione, che ha per conseguenza che la situazione finanziaria degli assicurati in un anno concreto non venga presa in considerazione per determinare il diritto alla riduzione dei premi in nessuno degli anni riferiti alla domanda, non è nemmeno compatibile con le prescrizioni di diritto federale (consid. 5.6).

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Referenzen

Artikel: Art. 49 Cost.