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Regesto

Art. 18 AIMP; assistenza giudiziaria con la Federazione Russa; destinazione degli averi bloccati in Svizzera.
In seguito al suo intervento militare in Ucraina e al suo ritiro dal Consiglio d'Europa e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, attualmente la Federazione Russa non fa piů parte degli Stati che possono ottenere l'assistenza giudiziaria. Essa rimane tuttavia parte alla CEAG e alla CRic e la Svizzera deve continuare ad adottare le misure necessarie per adempiere i suoi obblighi nel caso in cui le relazioni con lo Stato richiedente dovrebbero ristabilirsi. La procedura d'assistenza giudiziaria deve quindi essere sospesa e i sequestri degli averi bancari mantenuti (consid. 2).

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Referenzen

Artikel: Art. 18 AIMP