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Regesto

Art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE (direttiva sul rimpatrio); art. 80 cpv. 4 e art. 81 cpv. 2 LStrI (nel tenore secondo il n. I della legge federale del 14 dicembre 2018 [Norme procedurali e sistemi d'informazione], in vigore dal 1° giugno 2019); condizioni di carcerazione degli stranieri; accesso a Internet.
Conferma della giurisprudenza (DTF 146 II 201) secondo la quale le carcerazioni in materia di diritto degli stranieri devono di principio avvenire in uno stabilimento speciale, adibito esclusivamente a tal fine (consid. 4.1).
La struttura, l'organizzazione e il personale dello stabilimento adibito all'esecuzione della carcerazione devono riflettere il carattere amministrativo di quest'ultima. Le restrizioni ai diritti fondamentali connesse alla carcerazione non devono eccedere quanto necessario per l'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione o dell'espulsione penale, riservate le circostanze particolari del singolo caso (consid. 4.2).
Situazione concreta del carcere regionale di Moutier dal profilo della struttura, dell'organizzazione e del personale (consid. 4.3).
Le condizioni della carcerazione devono essere adattate al caso particolare dal momento che il ricorrente è rinchiuso in cella per una durata superiore a 18 ore (consid. 5.1).
Il diritto delle persone incarcerate in base al diritto degli stranieri ad avere dei contatti sociali appropriati e delle possibilità di contatto con l'esterno include l'accesso a Internet, che può eventualmente essere limitato nel tempo e nello spazio (consid. 5.2).
Il rifiuto di autorizzare l'uso dei telefoni cellulari privati non è sproporzionato alla luce della regolamentazione concreta in vigore nel carcere regionale di Moutier (consid. 5.3).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 146 II 201

Artikel: art. 80 cpv. 4 e art. 81 cpv. 2 LStrI

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