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Regesto

Art. 16 cpv. 1 e art. 17 cpv. 1 LIFD; art. 327a cpv. 1 CO; regolamento relativo ai rimborsi spese per le imprese (circolare n° 25 della Conferenza svizzera delle imposte nella versione del 18 gennaio 2008); approvazione da parte dell'autorità fiscale del Cantone di sede; principio della buona fede.
Le spese rimborsate dal datore di lavoro su una base forfettaria, in applicazione di un regolamento relativo ai rimborsi spese approvato dall'autorità fiscale del Cantone di sede, devono essere accettate senza riserve dall'autorità di tassazione, compresa quella di un altro Cantone. Quest'ultima non può quindi verificare l'adeguatezza tra l'indennità forfettaria percepita e le spese effettivamente sostenute dal lavoratore, ma solo se il montante rimborsato corrisponde a quello dell'indennità prevista dal regolamento delle spese (consid. 5).

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Artikel: Art. 16 cpv. 1 e art. 17 cpv. 1 LIFD, art. 327a cpv. 1 CO