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Regesto

Art. 135 cpv. 3, art. 391 cpv. 1 lett. b, cpv. 2, prima frase, e cpv. 3 CPP; reclamo del difensore d'ufficio contro la fissazione della sua retribuzione; principio del divieto della reformatio in peius.
Il principio del divieto della reformatio in peius si applica anche in caso di reclamo del difensore d'ufficio contro la fissazione della sua retribuzione. Conseguentemente, a meno che il pubblico ministero abbia inoltrato un appello principale su questo punto, la giurisdizione di reclamo non può accordare al difensore d'ufficio una retribuzione inferiore a quella riconosciutagli dall'autorità di primo grado, senza violare il principio del divieto della reformatio in peius (consid. 4).