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Regesto

Art. 82 cpv. 1 LPP; art. 7 OPP 3; diritto alla deduzione di contributi al pilastro 3a; attribuzione temporale.
Per essere fiscalmente deducibili, i contributi al pilastro 3a devono servire "esclusivamente e irrevocabilmente" alla previdenza professionale (consid. 3.3 e 3.4.1). Per l'attribuzione temporale dei contributi al pilastro 3a, al momento del passaggio a un nuovo anno, bisogna pertanto basarsi sul giorno dell'accredito, non sul giorno dell'addebito presso il contribuente (consid. 3.4.2).
Per ammettere la tempestività prima del passaggio all'anno nuovo, non basta l'accredito sul conto collettivo di un'assicurazione. Determinante è l'accredito sul conto previdenziale individuale del contribuente (consid. 4.1 e 4.2).

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Referenzen

Artikel: Art. 82 cpv. 1 LPP, art. 7 OPP 3