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Regesto

Art. 8 CEDU; possibilità di prevalersi del diritto al rispetto della vita privata al fine di ottenere un'autorizzazione di soggiorno dopo un soggiorno illegale di lunga durata in Svizzera.
Precisazione della giurisprudenza. È possibile invocare il diritto al rispetto della vita privata sgorgante dall'art. 8 CEDU dopo la perdita definitiva dell'autorizzazione di soggiorno, ma ciò implica un'integrazione particolarmente riuscita; la giurisprudenza di cui alla DTF 144 I 266 (presunzione di legami particolarmente stretti nel paese dopo un soggiorno legale durato dieci anni) non si applica in tal caso (consid. 5.3). Applicazione di questi principi al ricorrente che, dopo aver vissuto dodici anni in Svizzera al beneficio di un'autorizzazione di soggiorno, vi è poi rimasto dieci anni nella clandestinità (consid. 5.4-5.8).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 144 I 266

Artikel: Art. 8 CEDU