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Regesto

Art. 8 e 10 Cost.; introduzione di un obbligo di test COVID nei confronti del personale sanitario e sociosanitario non vaccinato.
Potere d'esame e accertamento dei fatti quando il Tribunale federale giudica quale unica istanza giudiziaria nell'ambito di un controllo astratto delle norme (consid. 2 e 3). In situazione di crisi sanitaria, le autorità cantonali dispongono di un margine di apprezzamento relativamente ampio riguardo alle misure da adottare, decise sulla base delle conoscenze scientifiche del momento (consid. 4.4.4.2).
Il trattamento differenziato in funzione dello stato vaccinale o di guarigione del personale comporta una disparità di trattamento. Il provvedimento in questione dispone però di una base legale sufficiente (consid. 4.4.3.1 e 4.4.3.2), è giustificato da un indiscusso interesse pubblico ed è stato disposto in funzione di quello che è stato considerato "un rischio accettabile" alla luce dell'efficacia del vaccino nota a quel momento (consid. 4.4.4.1, 4.4.4.3 e 4.4.4.4). Dato che ha permesso di optare per un approccio differenziato (e, di conseguenza, di evitare obblighi generalizzati), di tener conto della solidarietà nei confronti delle persone più vulnerabili e che, per di più, non è eccessivamente invasivo (test salivari), oltre a non indurre costi (test gratuiti) lo stesso, adeguato e necessario, risulta pure rispettoso del principio della proporzionalità (consid. 4.4.5.1-4.4.5.4).

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Referenzen

Artikel: Art. 8 e 10 Cost.