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Regesto

Art. 18 cpv. 2 lett. a-c rispettivamente lett. d-i, art. 33 cpv. 1 e 2 LIVA 2009; natura e conseguenze giuridiche di un contributo di investimento versato dai poteri pubblici per incoraggiare la ricerca medica di punta svolta dal settore privato.
Gli importi che non sono considerati come facenti parte della controprestazione esulano dal campo d'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per questo motivo, in linea di principio, essi hanno un effetto neutro sull'imposta precedente (art. 18 cpv. 2 lett. d-i LIVA 2009; "importi che non sono considerati controprestazione senza conseguenze fiscali"). Solo nel caso dell'art. 18 cpv. 2 lett. a-c LIVA 2009 si tratta di "importi che non
sono considerati controprestazione con conseguenze fiscali", nel qual caso la deduzione dell'imposta precedente deve allora essere ridotta proporzionalmente (consid. 2.2).
Le prestazioni in contanti versate "senza controprestazione" da un fondo cantonale per le lotterie equivalgono nel caso in esame a un sussidio con effetti sull'imposta precedente: l'istituzione di diritto privato, che riceve i fondi su base discrezionale, non può disporre del contributo di investimento come meglio crede (ciò che indurrebbe a ritenere trattarsi di un dono neutro dal profilo dell'imposta precedente). Essa deve per contro utilizzare i fondi conformemente allo scopo predefinito derivante dall'interesse pubblico. Il fatto che i fondi sono transitati attraverso diversi intermediari non influisce sulla natura di sussidio, in quanto era chiaro a tutti i partecipanti che i fondi sarebbero dovuti confluire nell'istituzione di diritto privato (consid. 3.2).