Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 62 cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 1 lett. d, art. 62a cpv. 2 let. c e cpv. 3 prima frase LPP; art. 4 cpv. 1, art. 13 cpv. 1 e art. 15 cpv. 2 della legge del Gran Consiglio del Cantone di Berna del 17 marzo 2014 sull'Autorità di vigilanza bernese sugli istituti di previdenza e sulle fondazioni; art. 18 cpv. 1 lett. f e cpv. 2 dell'Ordinanza governativa del Cantone di Berna del 21 ottobre 2009 sulla vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza; spese di perizia.
Conformemente all'art. 62 cpv. 1 frase introduttiva LPP, l'autorità di vigilanza - in questo caso l'Autorità bernese di vigilanza sugli istituti di previdenza e sulle fondazioni - veglia affinché gli istituti di previdenza e gli istituti dediti per il loro scopo alla previdenza rispettino le disposizioni legali e affinché il patrimonio previdenziale sia impiegato secondo gli scopi previsti. Essa prende provvedimenti necessari per eliminare i difetti accertati; se necessario, può, tra l'altro, ordinare perizie (consid. 5-5.2.2). Le spese così sostenute sono a carico dell'istituto di previdenza sotto vigilanza (consid. 5.3 e 6; cfr. pure DTF 141 V 509 consid. 3.1).

Inhalt

Ganzes Dokument:
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 141 V 509

Navigation

Neue Suche