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Regesto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile; rogatoria fondata sulla Convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione all'estero di prove in materia civile o commerciale (CLA70); motivi di rifiuto; pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza dello Stato richiesto nel senso dell'art. 12 cpv. 1 lett. b CLA70; ordine pubblico internazionale.
Lo Stato richiesto può rifiutarsi di eseguire una rogatoria fondata sulla CLA70, se la ritiene di natura tale da recare pregiudizio alla propria sovranità o alla propria sicurezza (art. 12 cpv. 1 lett. b CLA70). I concetti di pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza devono essere interpretati restrittivamente e hanno una portata più ristretta rispetto a quello di incompatibilità con l'ordine pubblico interno dello Stato richiesto (consid. 4.5.3 e 4.5.5).
La violazione di principi essenziali del diritto di procedura civile svizzero è unicamente suscettibile di pregiudicare la sovranità o la sicurezza della Svizzera nel senso dell'art. 12 cpv. 1 lett. b CLA70 se si tratta di principi di procedura fondamentali riconosciuti dall'ordine pubblico internazionale. Ciò è segnatamente il caso per il rispetto del diritto di essere sentito delle persone toccate nei loro diritti dall'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria, in virtù del quale esse devono essersi potute esprimere nel processo di merito all'estero prima dell'esecuzione della suddetta rogatoria (consid. 4.5.5).