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Regesto

Art. 6 cpv. 1 LAINF; causalità di un secondo infortunio non assicurato, conseguenza del primo.
Un secondo infortunio, non assicurato, può dare luogo a un obbligo di pagare le prestazioni da parte dell'assicuratore infortuni competente per il primo, a condizione che il secondo infortunio costituisca una conseguenza causale adeguata del primo (consid. 6.2 e 6.3). È lasciata aperta la questione di sapere se, per quanto attiene i requisiti posti dalla giurisprudenza, si tratti di un esame speciale della causalità adeguata o se corrisponda alla regola generale di adeguatezza secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita. In ogni caso, l'ammissione della causalità adeguata presuppone che lo stato precedente post-traumatico abbia comportato un rischio accresciuto d'infortunio (consid. 7.3.1).

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Referenzen

Artikel: Art. 6 cpv. 1 LAINF