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Regesto

Combinati art. 5 e 15 DPMin; combinati art. 431 cpv. 2 CPP e art. 51 e 110 cpv. 7 CP; indennizzo nel diritto penale minorile dopo un collocamento (cautelare).
Nel diritto penale minorile, il fatto che il collocamento (cautelare) abbia comportato una privazione di libertà eccedente la privazione di libertà pronunciata non conduce a un indennizzo finanziario del minore interessato sulla base dei combinati art. 431 cpv. 2 CPP e art. 3 PPMin, perché la privazione di libertà connessa a un collocamento (cautelare) non costituisce una carcerazione preventiva ai sensi dei combinati art. 431 cpv. 2 CPP e art. 51 e 110 cpv. 7 CP (consid. 1.6).
Un minore, nei confronti del quale è stato disposto un collocamento (cautelare) in un istituto chiuso, può essere collocato a titolo transitorio in un penitenziario o in uno stabilimento carcerario, nella misura in cui ciò sia necessario per trovare un istituto adeguato. Criteri per l'esame dell'ammissibilità della durata fino all'entrata in un istituto adeguato (consid. 1.7.3 con rinvio alla DTF 148 I 116 consid. 2.4). Ammissibilità data nella fattispecie (consid. 1.7.4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 148 I 116

Artikel: art. 431 cpv. 2 CPP, art. 51 e 110 cpv. 7 CP, art. 5 e 15 DPMin, art. 3 PPMin