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Regesto

Art. 4, 5 e 18 cpv. 1 LAINF; art. 134-140 OAINF; art. 27 LPGA; art. 9 Cost.; assicurazione infortuni facoltativa; diritto a una rendita d'invalidità in caso di infortunio verificatosi dopo l'età ordinaria di pensionamento; interpretazione di un contratto di diritto amministrativo; deroga all'art. 18 cpv. 1 in fine LAINF; protezione della buona fede.
Interpretato secondo il principio dell'affidamento, il contratto di assicurazione infortuni facoltativa tra l'assicurata e l'INSAI prevede un diritto a una rendita d'invalidità, sebbene l'assicurata avesse già superato l'età ordinaria di pensionamento al momento dell'infortunio (consid. 4.5).
Non è tuttavia possibile derogare all'art. 18 cpv. 1 in fine LAINF nell'ambito della conclusione di un tale contratto, sicché l'assicurata non può pretendere la concessione di una rendita su questa base contrattuale (consid. 4.6.5 e 4.7).
Non avendo reso verosimile di avere subito un qualsiasi pregiudizio fondandosi sulla clausola litigiosa, l'assicurata non può appellarsi alla protezione della buona fede (consid. 5.4).

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Artikel: Art. 4, 5 e 18 cpv. 1 LAINF, art. 134-140 OAINF, art. 27 LPGA, art. 9 Cost.