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Regesto

Art. 337 cpv. 3 e art. 405 cpv. 3 CPP; comparizione personale del pubblico ministero al dibattimento di appello.
Per la procedura orale, l'art. 405 cpv. 3 CPP prevede che chi dirige il procedimento convoca il pubblico ministero al dibattimento di appello nei casi di cui all'art. 337 cpv. 3 e 4 CPP (lett. a) oppure se il pubblico ministero ha interposto appello o appello incidentale (lett. b). Secondo l'art. 337 cpv. 3 CPP, il pubblico ministero sostiene personalmente l'accusa al dibattimento se chiede una pena detentiva superiore a un anno o una misura privativa della libertà. Decisiva al riguardo è in linea di principio la richiesta formulata dal pubblico ministero nel procedimento di primo grado e non la condanna pronunciata in prima istanza. Tuttavia, se l'imputato, nel procedimento di appello, non rischia di incorrere né in una pena detentiva superiore a un anno né in una misura privativa della libertà, perché il tribunale di primo grado non ha dato seguito alla richiesta del pubblico ministero e l'appello è stato inoltrato unicamente dall'imputato, non è censurabile sotto il profilo del diritto a un processo equo la dispensa del pubblico ministero dal partecipare al dibattimento di appello, rinunciando così allo svolgimento di una procedura in contraddittorio (consid. 2.3.1). Da un'interpretazione grammaticale dell'art. 337 cpv. 3 CPP si evince che il pubblico ministero è tenuto a partecipare personalmente al dibattimento unicamente se chiede una pena detentiva superiore a un anno, vale a dire una pena di una durata di almeno un anno e un giorno (consid. 2.3.3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 337 cpv. 3 e art. 405 cpv. 3 CPP, art. 405 cpv. 3 CPP, art. 337 cpv. 3 e 4 CPP