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Regesto

Art. 1 cpv. 1 dela Convenzione sullo statuto degli apolidi; riconoscimento dello statuto di apolide per le persone della minoranza curda ajanib dela provincia di Hassaké in Siria e ammesse provvisoriamente in Svizzera; condizioni.
Definizione dello statuto di apolide secondo la Convenzione e la giurisprudenza (consid. 5). Posizione del Tribunale amministrativo federale (consid. 6). Conferma dell'assenza della nazionalità siriana, ritenuto che la possibilità di acquisire questa nazionalità non basta (consid. 7). La condizione delle "ragioni valide" per non compiere o non avere compiuto i passi per l'acquisizione di una nazionalità mira a evitare gli abusi. Le ragioni valide non sono limitate ai motivi di persecuzione che conducono al riconoscimento dello statuto di rifugiato. Nella fattispecie, il ricorrente non ha lasciato deliberatamente la Siria, prima di ottenere la nazionalità siriana, con lo scopo di essere riconosciuto come apolide (consid. 8). Siccome il ricorrente beneficia di un'ammissione provvisoria in Svizzera, in questo momento non si può pretendere che egli si rechi in Siria per svolgere la procedura di naturalizzazione (consid. 9). Ammissione dello statuto di apolide.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

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