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Regesto

Art. 21 cpv. 2 n. 3 LIVA; art. 34 e 35 OIVA; cure mediche imponibili nel campo della "medicina tradizionale cinese" (MTC).
L'autorizzazione all'esercizio della cura medica secondo la legislazione cantonale (nel senso dell'art. 35 cpv. 1 lett. a e b OIVA) può essere intesa solo come un'autorizzazione positiva, ma non come una semplice tolleranza (consid. 4.3). A causa del rinvio della legge sull'IVA alla legislazione cantonale in materia di sanità, una prestazione fornita dallo stesso prestatore di cure mediche può essere trattata differentemente da un cantone all'altro, ossia essere imponibile o esclusa dall'imposta, a seconda del luogo in cui viene esercitata la prestazione. Il principio dell'applicazione uniforme dell'imposta sul valore aggiunto per l'intero territorio svizzero risulta indebolito (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: Art. 21 cpv. 2 n. 3 LIVA, art. 34 e 35 OIVA, art. 35 cpv. 1 lett. a e b OIVA