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Regesto

Azione di paternità; prova negativa della paternità (art. 314 CC).
Il convenuto ha diritto, in virtù del diritto federale, di esigere l'esperimento di una perizia antropologica ed eredobiologica per dare la prova negativa della sua paternità, anche se non può provare alcun indizio di coabitazione della madre con un terzo durante il periodo critico, ritenuto tuttavia che abbia esaurito tutti gli altri mezzi di prova di cui disponeva contro la presunzione legale. Questo principio è limitato nel senso che non è applicabile ai casi in cui la madre e il convenuto appartengono a razze diverse e che, come padre presunto, si può tener conto solo di persone della razza, di cui non si ha ancora sufficiente esperienza.

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Referenzen

Artikel: art. 314 CC