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Regesto

Art. 960 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 CC. Annotazione della restrizione della facoltà di disporre operata da un fiduciante; effetto dell'annotazione sulla procedura d'esecuzione forzata se la qualità di proprietario di un fondo è riconosciuta prima della realizzazione.
Se una restrizione della facoltà di disporre secondo l'art. 960 cpv. 1 n. 1 CC è stata annotata nel registro fondiario prima che il fondo sia oggetto di una misura dell'esecuzione forzata di privazione della disponibilità, il suo beneficiario può esigere dall'amministrazione del fallimento - o in concreto dai creditori pignoranti - l'esecuzione della sua pretesa (riepilogo della giurisprudenza). La pretesa così iscritta diventa opponibile alla massa fallimentare, rispettivamente ai creditori pignoranti, in modo che, se questa pretesa concerne la proprietà del fondo, quest'ultimo non soggiace più al fallimento o al pignoramento rispettivamente al sequestro (consid. 5).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 960 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 CC