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Regesto

Cittadinanza svizzera: art. 5 cpv. 1, 57 cpv. 6 LCit; art. 1 della convenzione tra la Svizzera e la Francia per regolare la nazionalità e il servizio militare dei figli di Francesi naturalizzati nella Svizzera, del 23 luglio 1879.
L'art. 5 cpv. 1 e l'art. 57 cpv. 6 LCit si applicano anche ai figli di madre svizzera d'origine e di padre francese naturalizzato svizzero dopo la loro nascita. La disciplina autonoma svizzera posta da dette disposizioni non è contraria all'art. 1 della Convenzione sopra menzionata, che prevede un diritto di opzione a 22 anni per i figli di genitori francesi d'origine e naturalizzati svizzeri dopo la nascita dei figli.

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 57 cpv. 6 LCit