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Regesto

Art. 3, 6, 346, 348 CP. Giurisdizione svizzera; determinazione del foro in caso di reato commesso all'estero.
Legittimazione del denunciante/danneggiato; potere d'esame della Camera d'accusa (consid. 1).
La determinazione del foro giusta gli art. 346 segg. CP presuppone che la giurisdizione svizzera ai sensi degli art. 3-7 CP non sia esclusa di primo acchito. La decisione definitiva in merito alla giurisdizione penale svizzera è riservata ed è suscettibile di ricorso per cassazione dinanzi al Tribunale federale, previo esaurimento delle istanze cantonali (consid. 2).
Se un cantone si ritiene incompetente, esso deve procedere ad uno scambio d'opinioni con il cantone la cui competenza entra in considerazione (consid. 3).
Qualora entri in considerazione una partecipazione al reato nelle forma della correità, deve esserne tenuto conto nell'ambito della determinazione del foro (consid. 4b).
La giurisdizione svizzera per giudicare uno svizzero, che ha partecipato ad una truffa commessa all'estero e che si trova in Svizzera, si fonda sull'art. 6 CP (consid. 4c); in questo caso, il foro è determinato secondo l'art. 348 CP (consid. 4d).
Foro in materia di falsità in documenti (consid. 5).
Spese messe a carico di un'autorità cantonale (consid. 8b).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 3-7 CP, art. 6 CP, art. 348 CP