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Regesto a

Art. 96 cpv. 1 CPP; comunicazione e utilizzazione di dati personali in procedimenti pendenti.
L'art. 96 cpv. 1 CPP consente alle autorità penali di trasmettere spontaneamente dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento penale, civile o amministrativo pendente, se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali e se nessun interesse pubblico o privato si oppone alla comunicazione (consid. 1.4).

Regesto b

Modo di procedere in caso di pignoramento da parte dell'ufficio di esecuzione di valori patrimoniali oggetto di dissequestro penale.
Se l'ufficio di esecuzione adotta una misura del diritto esecutivo in relazione a valori patrimoniali oggetto di dissequestro penale, l'autorità penale deve consegnarglieli. Non compete all'autorità penale valutare la legalità o la validità formale del provvedimento. Eventuali contestazioni al riguardo devono essere fatte valere nell'ambito della procedura LEF. La procedura di cui all'art. 267 cpv. 4 e 5 CPP entra in considerazione unicamente quando più persone avanzano pretese materialmente fondate sui valori patrimoniali che devono essere liberati (consid. 2.3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 96 cpv. 1 CPP, art. 267 cpv. 4 e 5 CPP

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