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Regesto

Art. 8 lett. f e art. 15 cpv. 1 LADI: idoneità al collocamento di uno studente straniero.
L'idoneità al collocamento presuppone l'esistenza di un permesso di lavoro.
Il fatto di essere titolare di un permesso di dimora al fine di frequentare corsi universitari non esclude, a priori, il rilascio di un permesso di lavoro: uno studente straniero può, di principio, conseguire un permesso di lavoro, mediante esibizione di un preavviso favorevole dell'ufficio cantonale del lavoro e di un'attestazione delle autorità universitarie sulla compatibilità dell'attività esercitata o ricercata con i corsi frequentati.
Esame dell'idoneità al collocamento in considerazione di questi presupposti.

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Referenzen

Artikel: art. 15 cpv. 1 LADI