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Regesto

1. Art. 28 n. 1 CP. Persistenza dopo la morte dei diritti personali riservati della parte lesa.
Se l'accertamento della morte fisica appartiene alla sfera dei fatti, la determinazione del momento in cui vengono meno i diritti inerenti alla personalità appartiene alla sfera del diritto. Durante un certo periodo di tempo dopo la sua morte fisica, normalmente fino ai funerali, chi è deceduto rimane, sotto il profilo del diritto penale, titolare dei diritti riservati inerenti alla sua personalità (consid. 2).
2. Art. 179quater cpv. 1 e art. 186 CP; art. 28 CP, diritto dei congiunti di presentare querela per reati commessi dopo la morte della persona lesa.
Chi è appena deceduto può ancora essere vittima di una violazione di domicilio o di violazione della sua sfera personale riservata; in tal caso, i congiunti possono presentare querela (consid. 3).
3. Art. 24, art. 25 e art. 58 CP. Responsabilità dei mezzi di comunicazione sociale o di terzi che impiegano un giornalista o che pubblicano i suoi servizi o le sue investigazioni.
Ove un giornalista commetta reati nel quadro d'investigazioni, sarebbe normale che l'inchiesta penale sia diretta, almeno in un primo tempo, contro chiunque, in particolare il datore di lavoro o l'editore, abbia potuto rendersi colpevole d'istigazione, correità o complicità nei reati commessi, e che siano esaminati i presupposti di una confisca a carico dei mezzi di comunicazione sociale implicati (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 28 n. 1 CP, Art. 179quater cpv. 1 e art. 186 CP, art. 28 CP, Art. 24, art. 25 e art. 58 CP