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Regesto

Sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi; concorso fra una richiesta, fondata sull'art. 230 cpv. 4 LEF, di riattivazione di un'esecuzione in via di realizzazione del pegno cessata a causa della dichiarazione di fallimento e una richiesta di realizzazione del pegno ai sensi dell'art. 230a cpv. 2 LEF.
Le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso dopo la sospensione di quest'ultimo e cioè dopo la pubblicazione nel FUSC dell'iscrizione della sospensione e della chiusura del fallimento per mancanza di attivi (consid. 2.1).
La sospensione per mancanza di attivi del fallimento di una persona giuridica non significa necessariamente la fine della procedura se la massa include beni gravati da diritti di pegno; in questo caso, l'ufficio fallimenti rimane competente per aprire d'ufficio e gestire la liquidazione specifica a cascata prevista dall'art. 230a cpv. 2-4 LEF (consid. 2.2 e 2.3).
Se un creditore pignoratizio domanda la realizzazione del suo pegno conformemente all'art. 230a cpv. 2 LEF, il fallimento non dev'essere chiuso (art. 268 cpv. 2 LEF) e l'esecuzione in via di realizzazione del pegno cessata a causa della dichiarazione di fallimento non può ancora riprendere il suo corso; da qui la priorità, in questa ipotesi, della procedura dell'art. 230a cpv. 2 LEF su quella dell'art. 230 cpv. 4 LEF (consid. 3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 230a cpv. 2 LEF, art. 230 cpv. 4 LEF, art. 230a cpv. 2-4 LEF, art. 268 cpv. 2 LEF