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Regesto

Riscusazione di un arbitro dopo la pronuncia del lodo arbitrale. Motivo di nullità (art. 36 lett. a CIA).
1. Apparenza di prevenzione come motivo di ricusazione (consid. 2a).
2. Perenzione del diritto di chiedere la ricusazione (consid. 2b).
3. L'arbitro è tenuto ad informare le parti dei fatti suscettibili di dar luogo a una domanda di ricusazione (consid. 2c).
4. La ricusazione di un arbitro non può essere chiesta dopo la pronuncia del lodo; nondimeno, la parte che, durante il termine ricorsuale, abbia conoscenza di un motivo di ricusazione sino ad allora ignorato a causa del silenzio dell'arbitro, può prevalersene nel quadro del ricorso per nullità fondato sulla composizione irregolare del tribunale arbitrale (consid. 2d-e).
5. L'inammissibilità di una domanda di ricusazione presentata dopo la pronuncia del lodo non dispensa l'autorità adita di esaminare se tale domanda non possa essere trattata quale ricorso per nullità (consid. 3).