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Regesto

Art. 4 CF, 88 e 90 OG.
1. Qualità del vicino per interporre ricorso di diritto pubblico. La limitazione che il proprietario di un fondo subisce nelle proprie possibilità di costruire e che lo legittima al ricorso di diritto pubblico, può dipendere, secondo le circostanze, anche dal permesso di costruire concernente una casa più elevata di quanto lo permettano le prescrizioni applicabili, rilasciato a un proprietario diverso da quello di un fondo contiguo (consid. 2).
2. Applicazione arbitraria di una disposizione generale in vece e luogo della disposizione speciale. La necessità di promuovere la costruzione di immobili a scopi sociali non costituisce motivo alcuno per autorizzare deroghe a prescrizioni imperative della polizia edile (consid. 3).
3. Effetto cassatorio del ricorso di diritto pubblico; eccezione per quanto concerne i ricorsi diretti contro il rifiuto di un permesso di polizia (consid. 5).