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Regesto

Azione di convalida di sequestro aperta dinanzi a un tribunale arbitrale (art. 278 cpv. 2 LEF).
1. Se il giudice dell'azione di riconoscimento di debito promossa per convalidare un sequestro è un tribunale arbitrale i cui membri non sono designati nella clausola compromissoria, il creditore procedente deve effettuare entro dieci giorni le incombenze a suo carico per la designazione degli arbitri e in seguito, una volta costituito il tribunale, promuovere l'azione entro un nuovo termine di dieci giorni (consid. 2).
2. Ove le norme applicabili alla procedura d'arbitrato non impongano all'attore di designare immediatamente il proprio arbitro, ma egli debba attendere che gli venga fissato un termine per procedere a tale designazione, la sua scelta deve aver luogo entro dieci giorni da detto avviso, indipendentemente dal termine impartito dall'autorità arbitrale (consid. 3). Il termine di dieci giorni decorre in ogni caso dal giorno in cui sono eliminati definitivamente i dubbi sulla competenza del tribunale arbitrale (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: art. 278 cpv. 2 LEF