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Regesto

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero. Art. 1 e 2 DAFE, art. 6 OAFE: assoggettamento all'obbligo d'autorizzazione in caso di fusione, mediante assorbimento, tra una società madre e la propria filiale.
Ogni acquisto di fondi, ai sensi degli art. 1 e 2 DAFE, è subordinato ad autorizzazione, prescindendo dal modo di trasferimento, sia che esso abbia luogo con iscrizione nel registro fondiario, sia senza di essa (consid. 3b).
Non va derogato a tale regola nel caso in cui, come nella fattispecie, una società madre soggetta alla disciplina autorizzativa assorba la propria filiale in occasione di una fusione secondo l'art. 748 CO (art. 6 OAFE): anche laddove la fusione non implichi un cambiamento di proprietario sotto il profilo economico, trattasi di un trasferimento della proprietà dei fondi che costituisce un acquisto di fondi ed è quindi soggetto all'obbligo d'autorizzazione (consid. 3d).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 1 e 2 DAFE, art. 6 OAFE, art. 748 CO