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Regesto

1. Senso e portata degli articoli 686, 695, 696 e 702 CC (consid. 1 e 2).
2. Il proprietario, come anche il titolare di un diritto di superficie, è, di massima, libero di determinare la struttura costruttiva sul fondo, nei limiti delle vigenti prescrizioni edilizie. La sola presenza di un edificio o la disposizione delle costruzioni non ha nessun effetto su altri fondi nel senso dell'art. 684 CC. Presupposti per l'applicazione dell'art. 679 CC nei confronti di un proprietario o del titolare di un diritto di superficie (consid. 3).
3. Fondamento e oggetto di una pretesa tendente a far cessare un'indebita ingerenza giusta l'art. 641 cpv. 2 CC (consid. 4).
4. Obbligo di cintare un fondo, diritto cantonale, art. 697 cpv. 2 CC (consid. 5).
5. Servitù costituita secondo il vecchio diritto. In quale misura il contratto costitutivo della servitù entra in conto a lato dell'iscrizione nel registro fondiario? In quale misura devesi applicare il diritto federale e in quale misura il diritto cantonale? Modo di colmare le lacune del contratto costitutivo di una servitù "indeterminata". (Consid. 6, a a d).
Aggravamento della servitù nel senso dell'art. 739 CC, criteri (consid. 6, e).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 684 CC, art. 679 CC, art. 641 cpv. 2 CC, art. 697 cpv. 2 CC mehr...