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Regesto

Art. 8 CEDU; art. 23 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati; art. 13 cpv. 1 Cost.; art. 83 lett. c n. 2 e lett. d LTF; art. 14 cpv. 1, art. 49 segg., 51 nonché 60 LAsi ; art. 44 e 51 cpv. 2 combinato con l'art. 62 lett. e LStr; art. 73 e 74 cpv. 5 OASA; ricongiungimento familiare di rifugiati che hanno ottenuto l'asilo in Svizzera.
Il ricorso in materia di diritto pubblico è dato contro una decisione cantonale di ultima istanza che respinge la richiesta di ricongiungimento familiare presentata da un rifugiato riconosciuto come tale a favore del coniuge con cui si è sposato dopo la fuga (consid. 1).
Criteri da considerare nell'ambito degli art. 8 CEDU e 13 Cost. in materia d'immigrazione sullo sfondo del diritto dei rifugiati e del diritto d'asilo (consid. 2); interpretazione conforme alla Convenzione e alla Costituzione dell'art. 44 LStr in un simile caso (consid. 3).
Quando un rifugiato riconosciuto come tale fa tutto il suo possibile - anche dal punto di vista economico - per integrarsi il più rapidamente possibile, non gli si può opporre il fatto che il partner per chi richiede il ricongiungimento familiare dipende dall'assistenza sociale se l'importo che verrà a mancare rimane ragionevole ed è verosimile che verrà rimborsato entro un termine prevedibile (conferma della DTF 122 II 1; consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 122 II 1

Artikel: Art. 8 CEDU, art. 13 cpv. 1 Cost., art. 73 e 74 cpv. 5 OASA