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Regesto

Art. 2 Disp. trans. Cost.; art. 80 segg. e art. 98 LPP.
Le disposizioni fiscali della LPP sono norme di armonizzazione fiscale, che necessitano di un'attuazione da parte del legislatore (consid. 2).
Il combinato disposto degli art. 81 cpv. 2 e 98 cpv. 4 LPP obbliga i cantoni ad ammettere la deduzione totale dal reddito imponibile dei contributi di riscatto per gli anni assicurativi anteriori al 1985, effettuati da persone che esercitano un'attività lucrativa, quando il diritto alla rendita di vecchiaia secondo il regolamento di previdenza professionale sorga solo dopo il 31 dicembre 2001 (consid. 3a-d).
È contraria al diritto federale la disposizione dell'art. 202quater della legge tributaria zurighese, secondo cui la deduzione di contributi di riscatto secondo il regolamento dell'istituto di previdenza è esclusa anche quando possano essere pretese prima del 1o gennaio 2002 prestazioni per la vecchiaia ridotte (consid. 3e-f).

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Referenzen

Artikel: art. 98 LPP