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Regesto

Opposizione ad acquisti di beni immobili
1. I cantoni non possono estendere il diritto di opposizione oltre quanto stabilito agli art. da 19 a 21 LPF (consid. 1).
2. Art. 19 cpv. 1 lett. b LPF: Nelcaso di un agricoltore che, puressendo gia proprietario di beni immobili bastanti a garantire a lui e alla sua famiglia sufficienti condizioni d'esistenza, difetta dei necessari fabbricati, l'acquisto di un podere inteso a supplire a tale mancanza č giustificato da gravi motivi (consid. 2).
3. Art. 19 cpv. 1 lett. c LPF: Un podere che, a seguito di vendita, č riunito a immobili privi di fabbricati resta nondimeno vitale (consid. 3).