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Regesto

Doppia imposizione. Art. 46 cpv. 2 CF.
1. Perenzione del diritto d'imposizione del fisco cantonale a causa di tassazione tardiva. Presupposti. Veste per far valere la perenzione (consid. 4).
2. Domicilio fiscale generale di una persona fisica.
- Rapporto con il domicilio civile. Determinazione del domicilio fiscale d'una persona che, pur residendo in Svizzera, non vi possiede (più) il domicilio (consid. 5a).
- Domicilio fiscale generale d'una persona che vive di rendita e che ha abbandonato il suo precedente domicilio senza costituirne un altro prima della sua morte, sopravvenuta 9 mesi dopo (consid. 5c, d). Determinazione del luogo con il qualeella aveva, durante questo periodo, il legame più forte e che deve pertanto essere considerato come il suo domicilio fiscale generale (consid. 5e).