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Regesto

Art. 4 Cost., arbitrio, formalismo eccessivo; rispetto del termine assegnato per il versamento di un anticipo delle spese, servizio degli ordini collettivi delle PTT.
Decisione d'inammissibilità emanata da un'autorità cantonale in materia di imposta cantonale e di imposta federale diretta. La censura secondo cui il diritto processuale cantonale è stato applicato in modo arbitrario dev'essere fatta valere con ricorso di diritto pubblico e, per quanto concerne l'imposta federale diretta, con ricorso di diritto amministrativo. Il potere d'esame è uguale in entrambi i rimedi, solo i requisiti concernenti la motivazione sono differenti (consid. 1).
Effetti della nuova giurisprudenza del Tribunale federale in materia di versamento di un anticipo delle spese tramite il servizio degli ordini collettivi delle PTT (DTF 117 Ib 220) sulla procedura cantonale? Un'autorità cantonale non viola diritti costituzionali solo perché applica norme di diritto cantonale concernenti il rispetto del termine conformemente alla previgente giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'art. 32 OG (consid. 2).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 117 IB 220

Artikel: Art. 4 Cost., art. 32 OG