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Regesto

Art. 145 CC, 68 cpv. 1 lett. b OG, 8 della Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933.
Misure provvisionali ordinate dal giudice svizzero adito con una domanda di divorzio da una moglie italiana che ha conservata la cittadinanza svizzera, senza che il marito possa giovarsi di una domanda di separazione personale, proposta in precedenza dinanzi al giudice italiano, per invocare l'eccezione di litispendenza. Non è data una contestazione identica, poiché l'azione di separazione del diritto italiano non ha lo stesso oggetto dell'azione di divorzio del Codice civile svizzero.

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Referenzen

Artikel: Art. 145 CC