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Regesto

Art. 276 cpv. 3 e art. 289 cpv. 2 CC; legittimazione attiva del figlio al cui mantenimento provvedono l'ente pubblico o dei terzi.
I genitori non sono liberati dal loro obbligo di mantenimento quando il figlio provvede al proprio mantenimento grazie alle prestazioni di terzi e non con il provento del suo lavoro o con altri mezzi propri (consid. 4a).
Solo l'ente pubblico č surrogato nei diritti del figlio, quando ne assume il mantenimento. Se un terzo contribuisce volontariamente al mantenimento del figlio, egli estingue, fino a concorrenza del contributo, l'obbligazione di mantenimento dei genitori, ma puň, in linea di principio, far valere contro di essi pretese di regresso fondate sulla gestione d'affari senza mandato. In entrambi i casi il figlio perde, per l'ammontare delle prestazioni versate, la legittimazione per convenire in giudizio i genitori (consid. 4b e c).

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Referenzen

Artikel: Art. 276 cpv. 3 e art. 289 cpv. 2 CC