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Urteilskopf

97 V 241


58. Sentenza del 4 novembre 1971 nella causa Milani contro Cassa cantonale ticinese di compensazione AVS e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino

Regeste

Art. 28 Abs. 2 und Art. 5 Abs. 1 IVG: Ermittlung des Invaliditätsgrades.
Die massgebenden alternativen Kriterien - Erwerbsunfähigkeit (Art. 28 Abs. 2 IVG) und Unmöglichkeit, sich im bisherigen Aufgabenkreis zu betätigen (Art. 5 Abs. 1 IVG) - können im Einzelfall einander ablösen, ohnejeglicheÄnderung des invalidierenden Zustandes.

Sachverhalt ab Seite 242

BGE 97 V 241 S. 242

A.- L'assicurata Anna Maria Milani, nata nel 1935, affetta da vizio miocardico e forte scoliosi, non ha mai esercitato, a suo dire, un'attività lucrativa. Da nubile ella ricevette, con effetto dal 1o gennaio 1960, una rendita intera semplice d'invalidità. Nel marzo 1970 l'assicurata passò a nozze. Da allora accudisce alle faccende domestiche del suo nucleo familiare. In questi lavori ella -cosi afferma - viene giornalmente aiutata durante 2 ore da una donna di servizio, alla quale versa una mercede oraria di fr. 4.-.
Preso atto del nuovo stato civile ed economico dell'assicurata, la Commissione dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone Ticino costatò che Anna Maria Milani non era invalida oltre la misura del 25%, perchè "in grado di svolgere tutti i lavori dell'economia domestica". Pertanto, mediante decisione del 12 maggio 1970, la cassa di compensazione soppresse la rendita d'invalidità.

B.- Statuendo su ricorso dell'interessata, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, con giudizio 4 marzo 1971, confermò la decisione impugnata, in sostanza per i seguenti motivi: Dall'epoca del matrimonio la ricorrente appartiene alla cerchia delle persone che non esercitano attività lucrativa, onde la sua invalidità va determinata giusta gli art. 5 cpv. 1 LAI e 27 cpv. 2 OAI. A ragione pertanto la cassa di compensazione la considera non invalida nella misura cui la LAI subordina il diritto a una rendita, data la sua capacità di svolgere gran parte delle faccende domestiche. Rimane tuttavia riservata alla ricorrente la facoltà di presentare una nuova richiesta di rendita, qualora le sue condizioni fossero peggiorate sostanzialmente dopo il maggio 1970.

C.- Anna Maria Milani ha impugnato il giudizio cantonale mediante ricorso di diritto amministrativo a questa corte. Ella chiede le siano versati almeno fr. 200.-- della rendita di fr. 325.-- mensili assegnatale prima del matrimonio. Allega di versare in precarie condizioni economiche in ragione dei controlli medici e dei farmaci che continuamente le occorrono, onde non potrà più retribuire chi l'aiuta nelle faccende domestiche, se la rendita le viene soppressa. A detta della ricorrente, il reddito mensile netto del marito ammonta a fr. 1000.--.
Rispondendo al ricorso di diritto amministrativo, la cassa di compensazione ne propone la reiezione. Del canto suo l'Ufficio
BGE 97 V 241 S. 243
federale delle assicurazioni sociali postula invece l'accoglimento del ricorso e il rinvio degli atti alla cassa di compensazione per chiarire segnatamente se, qualora la ricorrente non fosse invalida, dopo il matrimonio avrebbe esercitato un'attività lucrativa.

Erwägungen

Considerando in diritto:

1. Per decidere se - e in quale misura al caso - un determinato danno alla salute renda l'assicurato invalido ai sensi della LAI, occorre dapprima accertare se l'eventuale invalidità debba essere graduata secondo il criterio dell'art. 28 cpv. 2 (misura in cui lo stato invalidante riduce la capacità di guadagno) oppure secondo l'altro criterio enunciato dalla legge all'art. 5 cpv. 1 (misura in cui tale stato rende colui che non aveva occupazione lucrativa già prima dell'invalidità incapace di svolgere le proprie consuete mansioni non retribuite). Nel singolo caso l'applicazione dell'uno o dell'altro criterio non è irreversibile: può darsi che l'assicurato cessi di appartenere alla cerchia delle persone contemplate dall'art. 28 per passare a quella degli assicurati senza attività lucrativa giusta l'art. 5 cpv. 1 - o viceversa - senza che il suo stato di salute abbia subìto modificazione alcuna.

2. Nella presente specie, quindi, per accertare la misura in cui la ricorrente è ora invalida, il criterio che le era applicabile prima del matrimonio non è necessariamente decisivo. Determinante dev'essere la situazione all'epoca cui si riferisce la pretesa in lite, cioè l'attività preponderante che la ricorrente, passata a nozze, avrebbe svolto se normalmente valida. Simile criterio venne già applicato da questa corte nei confronti di casalinghe, le quali, in fatto, erano già invalide prima del 1960 e lo divennero in diritto all'inizio di quell'anno (STFA 1961 p. 166). Ciò implica l'esame del quesito se, qualora fosse valida, date le sue effettive condizioni economiche e familiari, Anna Maria Milani dopo le nozze avrebbe principalmente esercitato un'attività lucrativa, o se si sarebbe invece essenzialmente dedicata alle proprie mansioni familiari di casalinga.
Sinora tale questione non venne esaminata: la decisione amministrativa e il giudizio cantonale attribuiscono alla ricorrente la qualità di casalinga fondandosi unicamente sul genere della sua attività attuale. La soppressione della rendita procede quindi da costatazioni di fatto che dovranno ancora essere
BGE 97 V 241 S. 244
completate per accertare la situazione giuridica in cui la ricorrente si trova, dopo il matrimonio, agli effetti della LAI.
Ciò essendo, questa corte deve rinviare gli atti all'amministrazione perchè statuisca a nuovo sul diritto alla rendita in lite, dopo aver riesaminato il caso nel senso delle considerazioni che precedono...

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Sachverhalt

Erwägungen 1 2

Referenzen

Artikel: Art. 28 Abs. 2 und Art. 5 Abs. 1 IVG, Art. 5 Abs. 1 IVG