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Regesto

Legge federale sui fondi d'investimento. Scioglimento di un fondo per decisione dell'autorità di vigilanza.
1. L'amministratore non è tenuto in ogni caso ad utilizzare completamente il termine di un anno, di cui dispone per fare la sua proposta all'autorità di vigilanza. Deve procedere con diligenza agli accertamenti necessari. Non appena sia giunto alla conclusione che lo scioglimento del fondo è inevitabile e urgente, egli deve proporlo. L'autorità di vigilanza, dal canto suo, deve dare seguito il più rapidamente possibile a questa proposta, quando il proprio esame la rivela fondata (consid. 4).
2. L'autorità di vigilanza non è tenuta a fornire ai partecipanti, prima della decisione, l'occasione di esprimere il loro parere, nè, in particolare, a tenere un'assemblea a questo proposito (consid. 5).