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Regesto

Art. 221 cpv. 2 CP, 21 segg. CP; incendio intenzionale qualificato, tentativo.
L'infrazione qualificata presuppone che la vita e l'integrità delle persone siano state effettivamente messe in pericolo in modo concreto in virtù della maniera in cui l'incendio si è sviluppato e che l'agente, nel senso di un dolo diretto, abbia avuto coscienza di tale messa in pericolo concreta e l'abbia voluta. Tenuto conto della grave pena comminata, è necessario che il pregiudizio alla vita o all'integrità delle persone sia molto probabile e che, quindi, il pericolo sia imminente (consid. 2a).
L'agente deve essere riconosciuto colpevole di tentativo d'incendio intenzionale qualificato qualora, ad esempio, grazie alla prontezza dei soccorsi, nessuno sia stato messo in pericolo concretamente e solo l'elemento soggettivo dell'infrazione sia così stato realizzato (consid. 2b).

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Referenzen

Artikel: Art. 221 cpv. 2 CP